La raccolta delle firme per le leggi di iniziativa popolare, come la raccolta di firme per i referendum, è regolata dalla legge n. 352 del 25 maggio 1970 e successive modificazioni.
Per essere valide, le firme devono essere apposte su appositi moduli preventivamente vidimati. autenticate e accompagnate dalla certificazione che attesta l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della Repubblica (ed in possesso quindi dell’elettorato attivo).
La vidimazione dei moduli deve essere effettuata dai soggetti identificati dalla legge 352/70 ovvero:
- Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui delegato;
- il Dirigente Amministrativo della Corte d’Appello o funzionario delegato;
I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’Ente che li ha vidimati: pertanto rispettivamente nell'ambito del Comune, del Circondario coincidente pressoché con il territorio provinciale e la regione Campania.
La vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio.
La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio della facciata 1 di ciascun Modulo.
La data di vidimazione è importante perché indica la data di validità di quel foglio e delle firme in esso contenute in quanto sono validi solo i moduli compresi nei sei mesi antecedenti la data di consegna e in ogni caso non potranno essere anteriori alla data in cui è stata notificata sulla Gazzetta Ufficiale l'avvio della raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare.
Inoltre, i fogli sono nulli, così come le firme in essi contenute, nel caso venga a mancare anche solo uno dei seguenti elementi: il bollo dell’ufficio, la firma del funzionario o la data. |